Informazioni importanti
Per ulteriori dettagli, leggere le comunicazioni riportate di seguito.
Le seguenti politiche e disposizioni riguardano tutte le persone giuridiche europee di J.P. Morgan
In conformità con i requisiti della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e agli standard tecnici delle autorità regolamentari, J.P. Morgan SE (JPMSE) è tenuta a rispettare determinati obblighi in relazione all’esecuzione alle condizioni migliori (“Best Execution”). L’esecuzione alle condizioni migliori riguarda il modo in cui gli ordini dei clienti vengono eseguiti, collocati o trasmessi dalla nostra banca.
Una descrizione dell’approccio adottato da J.P. Morgan per assicurare l’esecuzione alle condizioni migliori quando si eseguono o trasmettono gli ordini dei clienti è disponibile qui.
Le informazioni illustrano le strategie e gli strumenti utilizzati da JPMSE per attuare e valutare la qualità dell’esecuzione delle operazioni nelle classi di attivo elencate.
Per qualsiasi domanda, La invitiamo a rivolgersi al Suo referente in J.P. Morgan.
La Direttiva sui servizi di pagamento (Payment Services Directive – PSD2), entrata in vigore a 13 gennaio 2018, è una normativa europea che mira a migliorare e incoraggiare servizi di pagamento più sicuri e innovativi in tutta l’Unione Europea (UE).
Informazioni utili
Con la prima direttiva PSD del 2007 è stato istituito un mercato unico per i pagamenti nell’UE, incoraggiando un servizio di pagamenti transfrontalieri più agevole ed efficiente. Dal 2007 il settore dei pagamenti è stato teatro di cambiamenti e di un processo di modernizzazione che hanno aperto la strada a un aggiornamento dell’ambito di applicazione originario della PSD.
La direttiva rappresenta un ulteriore passo verso la completa armonizzazione del mercato dei pagamenti dell’UE. Per ulteriori informazioni sulla nuova normativa e i miglioramenti introdotti, si rimanda alle “Domande Frequenti” pubblicate sul sito web della Commissione europea.
Informazioni per fornitori terzi
In linea con la Direttiva sui Servizi di Pagamento 2/il Regolamento sui Servizi di Pagamento del Regno Unito, J.P.Morgan Private Bank offre un'interfaccia dedicata che consente ai clienti idonei di interagire con i propri conti di pagamento online tramite fornitori terzi regolamentati (TPP).
I TPP autorizzati possono collegarsi all'interfaccia dedicata di J.P.Morgan Private Bank per fornire i seguenti servizi:
- Servizi informativi sui conti (AIS)
- Servizi di avvio dei pagamenti (PIS)
- Prestatore di servizi di emissione di strumenti di pagamento (PIISP)
I potenziali TPP possono testare la fornitura di servizi accedendo al nostro ambiente sandbox qui.
https://developer.openbanking-sandbox.privatebank.jpmorgan.com/
Se decide di offrire servizi ai nostri clienti, le specifiche tecniche e i dettagli di adesione alla nostra interfaccia dedicata alla produzione sono disponibili qui:
https://developer.openbanking.privatebank.jpmorgan.com/
In caso di problemi nell'accesso alle API o per ulteriori informazioni, è possibile contattarci all'indirizzo openbanking.privatebank@jpmorgan.com.
I diritti dei consumatori che effettuano pagamenti in Europa sono disponibili qui.
Disponibilità e prestazioni dell'interfaccia dedicata e diretta
Pubblichiamo ogni trimestre le metriche relative alle prestazioni e alla disponibilità dell'interfaccia dedicata utilizzata dai fornitori di terze parti e dell'interfaccia diretta utilizzata dai nostri clienti.
La disponibilità di ciascuna interfaccia viene segnalata come percentuale di tempo di attività e di inattività. Le prestazioni di ciascuna interfaccia si basano sul tempo medio giornaliero, espresso in millisecondi, necessario per rispondere a ciascuna richiesta dell'utente del servizio di pagamento o a richieste di terzi.
Rapporto sulla disponibilità e sulle prestazioni del quarto trimestre 2023.
Relazione su disponibilità e performance per il primo trimestre 2024.
Relazione su disponibilità e performance per il secondo trimestre 2024.
Relazione su disponibilità e performance per il terzo trimestre 2024.
Con decorrenza 1 gennaio 2018 il Regolamento PRIIP stabilisce l’obbligo di creare un Documento contenente le informazioni chiave per alcuni tipi di prodotti.
I Documenti contenenti le informazioni chiave hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di un prodotto. Sono inoltre concepiti per rendere più facile la comprensione delle principali caratteristiche di un prodotto in modo da poterlo confrontare con altri.
Per qualsiasi domanda, La invitiamo a rivolgersi al Suo referente in J.P. Morgan.
Contratti a termine – 0-6 mesi
Valida a decorrere dal 18 giugno 2024
L’Informativa
La presente Informativa è stata redatta da JPMorgan Chase & Co. per conto proprio, delle sue filiali, delle sue controllate e delle sue affiliate, identificate più avanti come Titolari del trattamento nella tabella alla Sezione 13 (collettivamente, “J.P. Morgan”, “noi”, “ci” o “nostro”) ed è rivolta ai soggetti esterni alla nostra organizzazione con cui interagiamo, tra cui i visitatori dei nostri siti web (i nostri “Siti”), i clienti, il Personale delle società nostre clienti e fornitrici e altri destinatari dei nostri servizi (collettivamente, “voi”). I termini definiti utilizzati nella presente Informativa sono spiegati alla Sezione 14.
La presente Informativa può essere modificata o aggiornata periodicamente per riflettere le variazioni delle nostre prassi in materia di Trattamento dei Dati personali o le modifiche della legge applicabile. Vi invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa e a controllare con regolarità la pagina del sito per prendere visione delle modifiche che potremmo effettuare in conformità con le disposizioni dell’Informativa.
Introduzione
Questa policy stabilisce la forma in cui il coinvolgimento degli azionisti viene integrato nella nostra strategia di investimento, quando i portafogli dei clienti vengono gestiti nell'ambito di un mandato di investimento discrezionale. In conformità con tali mandati, J.P. Morgan S.E. ("JPMSE" e incluse le nostre filiali, "J.P. Morgan Private Bank") può investire direttamente in azioni emesse da società con sede legale in uno stato membro dell'UE e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno stato membro dell'UE.
J.P. Morgan Private Bank investe generalmente in azioni in forma indiretta, tramite portafogli gestiti da terze parti (ad esempio fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa) e in azioni, direttamente tramite conti a gestione separata, in relazione ai. quali viene nominato un consulente per gli investimenti di terze parti (collettivamente "Portafogli di terze parti").
J.P. Morgan Private Bank ha inoltre delegato la gestione degli investimenti di alcuni portafogli discrezionali in azioni a J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited ("JPMAM") o Gestori patrimoniali di terze parti. La presente engagement policy si applica solo alle attività di coinvolgimento svolte direttamente da J.P. Morgan Private Bank.
Per informazioni sull'approccio di JPMAM al coinvolgimento, consultare il sito Web di JPMAM: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/per/about-us/investment-stewardship/
Come monitoriamo le aziende in cui investiamo
J.P. Morgan Private Bank non effettua direttamente il monitoraggio delle società partecipate. Tuttavia, J.P. Morgan Private Bank effettua il monitoraggio dei portafogli di terze parti, che include l'approccio di consulenti o gestori di portafogli di terze parti ("Gestori di portafogli di terze parti") per il monitoraggio delle società partecipate.
Prima di accettare un portafoglio di terze parti, J.P. Morgan Private Bank svolge una dettagliata procedura di due diligence, basata su valutazioni qualitative e quantitative che esamina, tra le altre questioni, i meriti dell'investimento, l'idoneità tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"), le considerazioni sui principali impatti negativi ("PAI") e le priorità del Portafoglio di terze parti. Le informazioni vengono raccolte e analizzate dai team di due diligence fino a che questi, di comune accordo con il team di gestione del portafoglio, non decidano che le informazioni siano sufficienti per soddisfare i criteri di integrazione di J.P. Morgan Private Bank. Le informazioni vengono quindi presentate all'Investment Review Committee, che decide se approvare o meno il relativo Portafoglio di terze parti.
I portafogli di terze parti approvati vengono monitorati periodicamente. I team di due diligence e di gestione del portafoglio mantengono un dialogo con i Gestori di portafoglio di terze parti, che prevede, tra le altre cose, una serie di domande volte a valutare e esaminare le informazioni fornite in precedenza. I team di due diligence e di gestione del portafoglio riesaminano periodicamente le informazioni ricevute sui portafogli di terze parti e conducono valutazioni intermedie. Tali valutazioni includono, in via esemplificativa, la verifica dell'attuazione da parte del Gestore di portafoglio di terze parti della strategia dichiarata, l'idoneità ESG (compresa la revisione delle informazioni su ESG/PAI), la performance e il rischio finanziario e non finanziario, la struttura del capitale e la corporate governance, nonché la valutazione delle società partecipate. In base a tali analisi, viene formulata una raccomandazione, che può prevedere di tenere in osservazione, sottoporre a un periodo di prova, cessare o mantenere, relativamente al portafoglio, al Comitato per la governance della performance degli investimenti di J.P. Morgan Private Bank. Tale Comitato può contestare e successivamente approvare o respingere, la raccomandazione.
Come interagiamo con le società in cui investiamo
J.P. Morgan Private Bank non intraprende direttamente attività di coinvolgimento degli azionisti in società partecipate (a causa della natura della sua attività di private wealth e della base di clienti). Tuttavia, J.P. Morgan Private Bank interagisce con Gestori di portafoglio di terze parti, sia prima che durante il periodo dell'investimento, nell'ambito dei processi di selezione e monitoraggio continuo sopra descritti, inclusa la richiesta di informazioni sugli approcci dei Gestori di portafoglio di terze parti al coinvolgimento in società partecipate.
I team di due diligence raccolgono informazioni sui portafogli di terze parti tramite richieste di informazioni e questionari. Tali questionari possono includere richieste di informazioni sull'integrazione ESG e su coinvolgimento/gestione, nonché altri questionari ad hoc o tematici.
Diritti di voto e utilizzo di consulenti per il voto per delega
Al momento, J.P. Morgan Private Bank non esercita diritti di voto per conto dei clienti e non ha nessun tipo di impegno con alcun consulente per quanto riguarda il voto per delega. Tuttavia, i clienti di JPMSE possono esercitare il loro voto, relativamente alle azioni detenute sui conti, tramite J.P. Morgan Online International ("JPOI") senza alcun costo.
Conflitti d’interesse effettivi o potenziali
J.P. Morgan Private Bank adotta politiche e procedure per affrontare i principali conflitti di interesse. Dette politiche e procedure si applicano a tutte le attività di engagement.
La presente Sintesi della Politica di Best Execution riporta informazioni sulla politica di esecuzione degli ordini che adottiamo per conformarci all’obbligo di fornire il miglior risultato possibile per Lei (la Politica di Esecuzione degli Ordini).
J.P. Morgan SE – Milan Branch
Data di Pubblicazione: 29 Giugno 2022
1. La Nota Informativa
Il presente documento (di seguito la “Nota Informativa”) è predisposto da J.P. Morgan SE, Succursale di Milano (di seguito “JPMorgan”) ai sensi dell’art. 57 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 recante le “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 (di seguito il “Decreto”).
La presente Nota Informativa ha l’obiettivo di:
- rendere note le caratteristiche del sistema attraverso cui JPMorgan eroga il servizio di firma elettronica avanzata (di seguito la “FEA”), atte a garantire il rispetto di quanto prescritto dall’art. 56, comma 1 del Decreto;
- specificare le caratteristiche della tecnologia utilizzata da JPMorgan per l’erogazione del servizio e il modo in cui JPMorgan ottempera a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- fornire al cliente, o al potenziale cliente, di JPMorgan (di seguito il “Cliente”) le informazioni ulteriori previste dal Decreto.
2. La FEA
Nell’ambito delle iniziative volte ad innovare e migliorare l’efficienza dei propri processi, JPMorgan ha introdotto una modalità di firma dei documenti che consente al Cliente di sottoscrivere tali documenti in formato elettronico, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure di sottoscrizione nonché, progressivamente, ridurre l’uso della carta.
La sottoscrizione dei documenti elettronici avviene mediante l’utilizzo della FEA, un processo informatico nel quale il firmatario, una volta identificato con certezza dal fornitore del servizio, autorizza l’apposizione della sua firma in modalità elettronica tramite un meccanismo di sicurezza che garantisce l’esatta attribuzione della firma elettronica al firmatario stesso. Il documento sottoscritto con la FEA dal firmatario viene successivamente memorizzato attraverso un programma informatico e in seguito sigillato digitalmente in modo da renderlo immodificabile.
3. Il Servizio
Il servizio che permette l’apposizione della FEA (di seguito il “Servizio”) è reso disponibile al Cliente firmatario da JPMorgan, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. a) del Decreto. DocuSign Inc. è il soggetto che ha realizzato la soluzione di FEA, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. b) del Decreto.
Il Servizio offerto da JPMorgan al Cliente consente a quest’ultimo di sottoscrivere elettronicamente i documenti, inclusi i contratti, per i quali JPMorgan rende disponibile il Servizio. La tipologia di documenti, inclusi i contratti, per i quali il Servizio è offerto è suscettibile di modifica nel corso del tempo da parte di JPMorgan.
Il Servizio è gratuito e può essere utilizzato dal Cliente unicamente nei rapporti commerciali e contrattuali intrattenuti con JPMorgan, soggetto erogatore della soluzione tecnologica ai sensi della normativa vigente.
4. I Termini e Condizioni
L’utilizzo del Servizio da parte del Cliente richiede la previa sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali del Servizio (di seguito i “Termini e Condizioni”).
A tal fine, JPMorgan sottopone al Cliente i Termini e Condizioni che, una volta accettati dal Cliente, sono resi disponibili al Cliente che potrà, gratuitamente, scaricarli in formato pdf e conservarli. I Termini e Condizioni potranno, inoltre, essere sempre visualizzati dal Cliente all’interno della sua area riservata online o richiesti a JPMorgan gratuitamente.
L’accettazione dei Termini e Condizioni è necessaria per poter utilizzare il Servizio e una mancata accettazione degli stessi rende impossibile firmare i documenti in modalità elettronica e utilizzare la FEA.
Resta inteso che l’accettazione dei Termini e Condizioni e l’utilizzo del Servizio non rappresenta un obbligo ma solo una opportunità offerta al Cliente per migliorare la qualità dei servizi offerti e può essere revocata in qualsiasi momento contattando il proprio responsabile del rapporto.
In ogni caso, il Cliente potrà sempre scegliere di non utilizzare il Servizio e di firmare i documenti in maniera tradizionale, con una firma autografa su carta.
5. Le caratteristiche del Servizio (art. 57, comma 1, lett. e) del Decreto)
Il Servizio offerto da JPMorgan garantisce quanto previsto dalla normativa vigente e precisamente:
a) l'identificazione del firmatario del documento;
b) la connessione univoca della firma al firmatario;
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
f) l'individuazione del soggetto che eroga la soluzione di FEA;
g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
Di seguito si descrivono nel dettaglio i punti dell’elenco sopra riportato e, più in generale, il Servizio offerto da JPMorgan.
5.1 Caratteristiche del Servizio che garantiscono l’identificazione del firmatario del documento (art. 56, comma 1, lett. a) del Decreto)
Prima di poter utilizzare il Servizio, il Cliente viene identificato tramite documento di identità in originale in corso di validità.
5.2 Caratteristiche del Servizio che garantiscono la connessione univoca della firma al firmatario (art. 56, comma 1, lett. b) del Decreto)
Le informazioni raccolte durante l’identificazione di cui al punto che precede sono conservate, all’interno del certificato digitale antimanomissione (di seguito il “Certificato di Completamento”), assieme al documento elettronico così sottoscritto.
Il Certificato di Completamento contiene al suo interno il nome e il cognome del Cliente firmatario, i suoi contatti (e-mail), l’indirizzo IP del device utilizzato per apporre la firma, nonché le ulteriori informazioni di autenticazione necessarie per garantire la connessione univoca della firma al firmatario. Il Cliente può sempre richiedere il Certificato di Completamento a JPMorgan contattando il proprio responsabile del rapporto.
Ulteriori dettagli sulle caratteristiche del Servizio che garantiscono la connessione univoca della firma al firmatario, quali l’autenticazione a più fattori, sono contenuti all’interno del punto che segue.
5.3 Caratteristiche del Servizio che garantiscono il controllo esclusivo del firmatario sul sistema di generazione della firma (art. 56, comma 1, lett. c) del Decreto)
Il Cliente ha un controllo esclusivo sul Servizio poiché l’accesso allo stesso è subordinato all’inserimento di credenziali di autenticazione conosciute unicamente dal Cliente firmatario stesso. Inoltre, il sistema prevede un sistema di autenticazione a più fattori che, al fine di garantire una maggiore sicurezza sull’utilizzo del Servizio da parte del Cliente, fa affidamento sia sull’invio di una e-mail all’indirizzo del Cliente sia su un successivo SMS contenente un codice univoco al telefono del Cliente, come da quest’ultimo comunicato a JPMorgan, per evitare eventuali accessi da parte di terzi al Servizio e, di conseguenza, alla FEA.
Il Cliente può sempre comunicare a JPMorgan, tramite il proprio responsabile del rapporto, eventuali violazioni o tentativi di violazione delle proprie credenziali.
5.4 Caratteristiche del Servizio che garantiscono di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma (art. 56, comma 1, lett. d) del Decreto)
Al termine della procedura di sottoscrizione elettronica, il documento è sigillato digitalmente al fine di garantirne l’immodificabilità tramite la creazione di un’impronta informatica del suo contenuto (hashing). Poiché non possono esistere documenti elettronici diversi tra loro che abbiano la medesima impronta, sarà sufficiente effettuare il raffronto tra l’impronta sigillata all’interno delle firme con quella del documento per il quale si intende verificarne l’immodificabilità per verificare che il documento elettronico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della FEA. Questo consente di rilevare ogni possibile alterazione o modifica effettuata al documento.
5.5 Caratteristiche del Servizio che garantiscono la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto (art. 56, comma 1, lett. e) del Decreto)
Nel momento in cui al Cliente è data la possibilità di apporre la sua firma elettronica, il Servizio consente al Cliente di visualizzare, ingrandire e leggere, in tutte le sue parti, il documento informatico. Inoltre, con apposite funzioni di posizionamento della firma, viene indicato al Cliente dove apporre la firma.
Successivamente, il Cliente può visualizzare il documento elettronico sottoscritto per il tramite dell’e-mail che conferma l’avvenuta sottoscrizione, oppure accedendo alla sua area riservata online, oppure ancora contattando il proprio responsabile del rapporto.
5.6 Caratteristiche del Servizio che garantiscono l’individuazione del soggetto erogatore della soluzione FEA (art. 56, comma 1, lett. f) del Decreto)
Il Servizio è offerto da J.P. Morgan SE, Succursale di Milano. Il Certificato di Completamento contiene detti dettagli e, essendo conservato all’interno del documento elettronico sottoscritto, consente sempre una corretta identificazione del soggetto erogatore del Servizio.
5.7 Caratteristiche del Servizio che garantiscono l’assenza nell’oggetto della sottoscrizione di qualunque elemento idoneo a modificarne gli atti, i fatti e i dati in esso rappresentati (art. 56, comma 1, lett. g) del Decreto)
I documenti prodotti a seguito dell’utilizzo del Servizio utilizzano esclusivamente formati atti a garantire l’assenza, nell’oggetto della sottoscrizione, di qualunque elemento idoneo a modificare gli atti, i fatti e i dati in essi rappresentati.
5.8 Caratteristiche del Servizio che garantiscono la connessione univoca della firma al documento sottoscritto (art. 56, comma 1, lett. h) del Decreto)
I dati della firma del Cliente vengono inseriti nel documento informatico all’interno di una struttura che li unisce inseparabilmente all’impronta informatica del documento elettronico sottoscritto. Questa struttura è protetta con adeguata tecnica crittografica, al fine di preservare la firma da ogni possibilità di estrazione o duplicazione. La chiave crittografica può essere usata in sede di perizia nei soli casi in cui si renda indispensabile accertare l’autenticità della firma o del documento, ad esempio nel caso di un contenzioso o a seguito di richiesta dell’autorità giudiziaria.
5.9 Caratteristiche delle tecnologie utilizzate (art. 57, comma 1, lett. f) del Decreto)
Le caratteristiche delle tecnologie utilizzate sono illustrate all’interno dei paragrafi che precedono.
6. La conservazione dei documenti (art. 57, comma 1, lett. b) del Decreto)
La copia del documento di riconoscimento del Cliente, la dichiarazione di accettazione dei Termini e Condizioni e ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza della FEA a quanto previsto dal Decreto saranno conservati per almeno venti anni da JPMorgan, come previsto dal Decreto.
Il Cliente potrà sempre richiedere a JPMorgan copia dei documenti sopra indicati. Tale richiesta potrà essere avanzata in qualunque momento per tutto il periodo in cui JPMorgan è tenuta per legge a conservare la documentazione sottoscritta contattando il proprio responsabile del rapporto.
In ogni caso, la presente Nota Informativa, contenente le informazioni relative alle caratteristiche del Servizio ed alle tecnologie su cui questo si basa, è pubblicato sul sito internet di JPMorgan, risultando sempre disponibile per il Cliente.
7. La copertura assicurativa (art. 57, comma 2 del Decreto)
Al fine di proteggere i titolari della FEA e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, nonché al fine di rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente, JPMorgan si è dotata di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila, come previsto dal Decreto.
J.P. Morgan attua una Politica di gestione dei reclami secondo la quale tutti i reclami devono essere trattati in modo equo, coerente e tempestivo.
PRESENTARE UN RECLAMO
Se non è soddisfatto di qualche aspetto relativo alla fornitura dei nostri prodotti o servizi, contatti il Suo rappresentante J.P. Morgan o, in alternativa, il nostro Client Experience Team tramite i seguenti canali:
- Per iscritto: Client Experience Team, J.P. Morgan SE (Milan Branch), in Via Cordusio 3, 5º piano, Milano IT-25, 20123, Italia
- Inviando un’e-mail a: ipb.client.experience@jpmorgan.com
- Inviando un’e-mail a: JPMSE@LEGALMAIL.IT
Si assicuri di indicare il Suo numero di conto (laddove applicabile), il nome, i contatti e una breve descrizione del Suo reclamo.
GESTIONE DEL SUO RECLAMO
Tutti i reclami ricevuti saranno gestiti dal nostro Client Experience Team, un ufficio indipendente di J.P. Morgan che non è stato coinvolto inizialmente nella questione che ha dato origine al Suo reclamo.
Una volta ricevuto il Suo reclamo, cercheremo di risolvere la questione il più rapidamente possibile e in modo coerente. La ricezione del Suo reclamo sarà confermata entro 10 giorni lavorativi dal giorno della ricezione. Nel corso del processo di indagine cercheremo di tenerLa aggiornata sui progressi e Le forniremo una risposta definitiva non appena possibile. Dovrebbe ricevere una risposta definitiva che definisca la nostra posizione entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
Per i reclami relativi a servizi di pagamento sarà inviata una risposta definitiva entro 15 giorni lavorativi dopo il giorno in cui il Suo reclamo è stato ricevuto. In casi eccezionali in cui non possa essere inviata una risposta definitiva entro questo lasso di tempo, riceverà una risposta di sospensione entro la fine dei 15 giorni lavorativi in cui si indicano chiaramente i motivi del ritardo e si specifica la scadenza entro la quale Le sarà inviata una risposta definitiva. Questa dovrebbe verificarsi non oltre 35 giorni lavorativi dopo il giorno di ricezione del Suo reclamo.
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLA CONTROVERSIA
Se non ha ricevuto una risposta definitiva entro il lasso di tempo attestato o dovesse continuare a non essere soddisfatto in merito alla nostra risposta, ha la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), costituito ai sensi dell’Articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB). Per le questioni relative alla fornitura dei servizi di investimento, ha inoltre la possibilità di contattare l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con Risoluzione n. 19602 del 4 maggio 2016. Può trovare maggiori informazioni su come presentare i reclami sui rispettivi siti web: http://www.arbitrobancariofinanziario.it e https://www.acf.consob.it/.
Poiché J.P. Morgan SE partecipa al sistema di risoluzione delle controversie gestito dall’organo di conciliazione a tutela dei consumatori, ha anche la possibilità di presentare il Suo reclamo al difensore civico delle banche tedesche private (www.bankenombudsmann.de). Ulteriori dettagli sulle procedure del Mediatore per le banche tedesche private sono disponibili su richiesta o possono essere scaricati dal sito web www.bankenverband.de.
Può inoltre indirizzare il Suo reclamo alla procedura di risoluzione dei reclami extraprocessuale BaFin, via posta, fax o e-mail indirizzata a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Fax: +49 (0)228 4108-1550, e-mail: poststelle@bafin.de o usando il modulo online disponibile su www.bafin.de.
La Commissione Europea ha inoltre definito una piattaforma di Risoluzione delle dispute europee online (piattaforma ODR), disponibile su www.ec.europa.eu/consumers/odr. Un consumatore può utilizzare la piattaforma ODR per risolvere una controversa stragiudiziale concernente un contratto online con un’azienda con sede nell’UE.
Nel caso non fosse soddisfatto, ha il diritto di intentare una causa civile e in tal caso dovrebbe rivolgersi a un avvocato indipendente.
DOMANDE
Se ha domande relative alla nostra Politica di gestione dei reclami, contatti il nostro Client Experience Team.
I depositi presso J.P. Morgan SE sono coperti dal regime di compensazione legale per depositanti e investitori delle banche private tedesche (Entschädigungseinrichtung deutscher banken, EdB).
L'EdB (Burgstraße 28, 10178 Berlino, Germania, http://www.edb-banken.de) tutela i depositi e alcune passività derivanti da operazioni in titoli presso determinati istituti di credito, nella misura prevista dalla legge tedesca sulla garanzia dei depositi e, se applicabile, in relazione al Legge tedesca sul risarcimento degli investitori. I privati, le società di persone e le aziende hanno diritto al risarcimento. Non sono coperti i depositi di banche e investitori istituzionali, quali istituti finanziari e società di investimento, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, compagnie di assicurazione e depositi delle pubbliche amministrazioni. L'EdB tutela i depositi fino ad un limite di 100.000 euro per depositante e il 90% delle passività derivanti dall'attività di investimento, limitatamente all'equivalente di 20.000 euro. Le passività per le quali una banca ha emesso strumenti al portatore, come obbligazioni al portatore e certificati di deposito al portatore, non sono protette. Il risarcimento è previsto in relazione all'attività di investimento, in particolare se, contrariamente ai propri doveri, una banca non è in grado di restituire somme dovute a un cliente, concernenti operazioni su titoli e/o strumenti finanziari di proprietà del cliente e detenuti in custodia per suo conto.
Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 179/2007 è costituito presso la CONSOB il Fondo di Garanzia per i risparmiatori e gli investitori avente lo scopo di indennizzare gli investitori contro i danni patrimoniali subiti a seguito di una qualunque violazione, accertata con sentenza passata in giudicato o lodo arbitrale non impugnabile, di qualsiasi disposizione della Parte II del Testo Unico della Finanza (“Disciplina degli Intermediari”). I regolamenti CONSOB, in attuazione del Decreto Legislativo n. 179/2007, stabiliscono il funzionamento, ed i criteri di eleggibilità al Fondo di Garanzia per i risparmiatori e gli investitori
Informativa sulla remunerazione
Data di Pubblicazione: 10 Marzo 2021
Il quadro retributivo “pay-for-performance” della Società è un quadro disciplinato che verte sulla retribuzione totale (salario di base più incentivi) per rendere la retribuzione proporzionale alla performance complessiva della Società e delle sue attività e alla performance individuale. Ciò prevede un approccio discrezionale bilanciato, per valutare la performance del dipendente nell’arco dell’anno in base a quattro parametri generali: risultati aziendali, clienti/stakeholder, lavoro di squadra e leadership, rischio, controlli e condotta. Questi parametri di performance valutano in modo appropriato le priorità a breve, medio e lungo termine che determinano un valore duraturo per gli azionisti, tenendo conto del rischio, dei controlli e degli obiettivi di condotta. Per promuovere il corretto allineamento “pay-for-performance” della retribuzione, la Società non assegna pesi relativi a questi parametri e tiene inoltre conto di altri fattori rilevanti, comprese le prassi di mercato. Nel condurre questa valutazione equilibrata della performance, per dipendenti selezionati tra i gestori di portafoglio si tiene conto della performance dei rispettivi comparti/strategie. La performance di ciascun gestore di portafoglio viene valutata annualmente in base a una serie di fattori, tra cui, a titolo esemplificativo:
- l’aspetto principale, vale a dire la performance combinata degli investimenti a confronto con omologhi o con indici concorrenti, ove tale performance venga generalmente soppesata a più lungo termine;
- il contributo individuale in relazione agli obiettivi di rischio e rendimento del cliente; e
- l’adempimento, nei confronti del cliente, delle responsabilità fiduciarie e normative e delle responsabilità in termini di conformità e rischio, ivi compreso il rispetto delle politiche sul rischio di sostenibilità.
Oltre alla performance complessiva della business unit e del team di investimento interessati, nella valutazione finale dell’IC per ogni gestore di portafoglio viene integrata una valutazione della performance individuale effettuata utilizzando i criteri di cui sopra, come parte della valutazione dei risultati aziendali.
Dichiarazione del sito web pubblico
Data di Pubblicazione: 22 dicembre 2022
Per maggiori informazioni relative ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali o che hanno un obiettivo d’investimento sostenibile, consultare JPMorgan Online o contattare il proprio consulente J.P. Morgan.
Dichiarazione sui principali effetti negativi per la sostenibilità
Datato 28 giugno 2024 (modifica alla versione datata 8 agosto 2024)
Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
Questa dichiarazione sugli impatti avversi principali sui fattori di sostenibilità copre il periodo di riferimento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.
Mancata presa in considerazione degli effetti negativi della consulenza in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità
JPMSE non tiene conto degli effetti negativi della consulenza in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità poiché attualmente sta monitorando ulteriori orientamenti regolamentari, lo sviluppo del settore e delle pratiche di mercato in quest’ambito.
Rischi di sostenibilità
Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Articolo 3 dell'Informativa
Valido dal 3° ottobre 2023
La presente informativa, richiesta ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), è stata aggiornata in data 3 ottobre 2023. Le modifiche includono:
Abbiamo aggiornato la descrizione dei processi che riguardano la valutazione dei rischi di sostenibilità nelle strategie di gestione di portafoglio e nella consulenza d’investimento fornita in relazione ai fondi.
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Nell'ambito del regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile (2019/2088) (SFDR) dell'UE, siamo tenuti a fornire informazioni sulle nostre politiche sull'integrazione del rischio di sostenibilità nel nostro processo decisionale di investimento e nella nostra consulenza in materia di investimenti.
"Il rischio di sostenibilità” è definito in SFDR come un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, qualora si verifichi, può provocare un sostanziale impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.
J.P. Morgan SE (“JPMSE”) ha integrato i rischi di sostenibilità nei processi di due diligence qualitativa per:
- Tutte le strategie di gestione degli investimenti discrezionali
- Per la selezione di fornitori esterni di consulenza in materia di investimenti o di servizi di gestione degli investimenti discrezionali in relazione alle stesse
- Alcuni fondi di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") in merito ai quali vengono fornite consulenze in materia di investimenti
- Alcuni fondi di investimento alternativi ("FIA") in merito ai quali vengono fornite consulenze in materia di investimenti
Le politiche di JPMSE sulla considerazione dei rischi di sostenibilità sono state inserite in manuali e procedure specifiche del team a tutti i livelli della società. I gestori di portafoglio di JPMSE ricevono informazioni sui rischi di sostenibilità nell’ambito dei predetti processi di due diligence e sono esortati a tenerne conto nel prendere decisioni di investimento.
Un rischio di sostenibilità, di per sé, non impedirà a JPMSE di effettuare o raccomandare un investimento. Tuttavia, tale rischio rientra nei processi generali di gestione del rischio di JPMSE ed è uno dei tanti rischi che, a seconda della specifica opportunità di investimento, possono essere rilevanti per la determinazione del rischio di JPMSE.
Un link per l’informativa pertinente relativa ad aree di attività di JPMSE diverse dalla gestione patrimoniale è disponibile qui.