Informativa sulla sostenibilità
Le informazioni contenute in questa pagina si riferiscono al regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). I documenti di seguito forniscono informazioni su prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR o che hanno un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 SFDR.
I governi e i principali attori del settore privato dell’Unione Europea (UE) ritengono che uno dei modi migliori per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità consista nell’incoraggiare il flusso di capitali verso attività che promuovono un’economia più sostenibile. Molti investitori sono concordi con questo obiettivo ma spesso non dispongono delle informazioni sufficienti per valutare e confrontare le opzioni d’investimento sostenibili per poi valutare se e come sono in linea con gli obiettivi d’investimento individuali.
Il piano di azione dell’Unione Europea per la finanza sostenibile, costituito da una serie di regolamenti interconnessi studiati per incoraggiare gli investimenti sostenibili, rappresenta un passo importante per indirizzare i capitali verso un’economia sostenibile. Un pilastro fondamentale del piano è il regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (EU SFDR), entrato in vigore il 10 marzo 2021. Sono seguiti altri regolamenti, tra cui il regolamento UE sulla tassonomia1, che ha stabilito criteri ambientali specifici relativi alle attività economiche ai fini dell’investimento e che farà parte degli obblighi di informativa rafforzati, richiesti dall’SFDR dell’UE ed entrati in vigore nel gennaio 2022. Ci si aspetta che seguiranno un’estensione della tassonomia ambientale e una tassonomia sociale.
Nelle seguenti domande e risposte esamineremo in particolare il Regolamento SFDR dell’UE, cercando di spiegare l’importanza di questa nuova normativa estremamente articolata e illustrare l’impatto che avrà su gestori patrimoniali, consulenti e investitori.
Che cos’è il Regolamento SFDR dell’UE?
Il Regolamento SFDR UE è un regolamento creato per aiutare gli investitori a distinguere e confrontare le numerose strategie d’investimento sostenibili ora disponibili nell’Unione Europea. Il Regolamento SFDR dell’UE aiuta gli investitori richiedendo maggiore trasparenza nell’indicare quanto i prodotti finanziari tengano conto delle caratteristiche ambientali e/o sociali, costituiscano investimenti sostenibili o si pongano obiettivi sostenibili. Queste informazioni vengono ora presentate in modo più standardizzato.
Il Regolamento SFDR dell’UE richiede ai gestori patrimoniali e ai consulenti per gli investimenti informative specifiche a livello aziendale sulle modalità adottate per rispondere a due temi chiave: I rischi di sostenibilità e i principali impatti negativi. Il Regolamento SFDR dell’UE impone anche la trasparenza delle politiche di remunerazione in relazione all’integrazione dei rischi di sostenibilità. Inoltre, il Regolamento SFDR dell’UE mira ad aiutare gli investitori a scegliere tra i diversi prodotti richiedendo livelli di informativa crescenti nella misura in cui la sostenibilità costituisce un aspetto rilevante.
Il Regolamento SFDR dell’UE prevede tre diverse classificazioni dei prodotti:
- I prodotti “Articolo 6” integrano le considerazioni di rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale d’investimento oppure spiegano perché il rischio di sostenibilità non è pertinente, ma non soddisfano i criteri aggiuntivi delle strategie degli Articoli 8 o 9.
- I prodotti “Articolo 8” promuovono le caratteristiche sociali e/o ambientali e possono includere investimenti sostenibili, anche se questi non ne costituiscono l’obiettivo principale.
- I prodotti “Articolo 9” si pongono un obiettivo d’investimento sostenibile.
Le informative, in vigore dal 10 marzo 2021, si applicano a diversi prodotti finanziari, inclusi UCITS, FIA e mandati separati, tra cui gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari “OICVM”, i fondi d’investimento alternativi “FIA” e i portafogli discrezionali.
Perché il Regolamento SFDR dell’EU è importante?
Il Regolamento SFDR dell’UE mira a riorientare il capitale verso una crescita sostenibile e ad aiutare i clienti ad assumere migliori scelte d’investimento sostenibili.
Gli obiettivi primari del regolamento sono: fornire una maggiore trasparenza sulle caratteristiche ambientali e sociali e sulla sostenibilità all’interno dei mercati finanziari e creare standard comuni per la comunicazione e la diffusione di informazioni relative a questi aspetti.
A chi si applica il Regolamento SFDR dell’UE e quali tipologie di prodotti e servizi sono interessate?
L’ambito di applicazione dell’SFDR dell’UE è relativamente ampio, in quanto si applica a tutti gli operatori dei mercati finanziari e ai consulenti finanziari con sede nell’UE, nonché ai gestori degli investimenti o ai consulenti con sede fuori dell’UE che commercializzano (o intendono commercializzare) i propri prodotti ai clienti dell’UE.
Per quanto riguarda i prodotti, il regime di informativa si applica agli UCITS, ai FIA, ai portafogli discrezionali e ai mandati di sub-consulenza, nonché alla consulenza finanziaria (fornita all’interno dell’UE o da una società d’investimento dell’UE).
Quali sono i rischi di sostenibilità e i principali impatti negativi e in che modo influiscono suoi gestori e i consulenti patrimoniali?
Per raggiungere l’obiettivo del Regolamento SFDR dell’UE di migliorare la finanza sostenibile aumentando la trasparenza e creando degli standard, i gestori patrimoniali e i consulenti dovranno rendere noto come considerano due fattori chiave: I rischi di sostenibilità e i principali impatti negativi. Fatte salve specifiche soglie, i gestori patrimoniali devono rendere note le proprie politiche sia a livello di azienda che di prodotto, mentre i consulenti devono spiegare come considerano i succitati fattori nell’ambito dei servizi di consulenza.
Il Regolamento SFDR dell’UE fornisce definizioni specifiche per i rischi di sostenibilità e i principali effetti negativi:
- Il termine “rischi di sostenibilità” fa riferimento a eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, come i cambiamenti climatici, suscettibili di causare un impatto negativo rilevante, sia effettivo che potenziale, sul valore di un investimento.
- I principali impatti negativi sono gli impatti negativi più significativi delle decisioni e dei consigli d’investimento sui fattori di sostenibilità.
A partire dal 30 giugno 2021, le aziende di maggiori dimensioni (con più di 500 dipendenti) sono tenute a rendere noto come considerano i principali impatti negativi e a mantenere aggiornate le relative politiche di due diligence. Si stima che le informative sui principali effetti negativi inizieranno a essere definite verso la metà del 2023 (e includeranno i dati sui principali effetti negativi per tutto il 2022).
I partecipanti dei mercati finanziari saranno tenuti a spiegare in modo più specifico e quantificabile il modo in cui considerano i principali effetti negativi, facendo riferimento a indicatori relativi al clima e all’ambiente e a indicatori relativi ad aspetti sociali e inerenti al lavoro dipendente, al rispetto dei diritti umani e alle questioni anti-corruzione e anti-concussione. Degli attuali 64 indicatori ambientali e sociali, che possono essere raggruppati in categorie più ampie, ad esempio le emissioni di gas serra, la biodiversità o l’acqua, 18 sono fondamentali, mentre per quanto riguarda gli altri 46, i gestori degli investimenti godono di una certa flessibilità nel fornire dettagli sugli impatti.
È importante notare che le autorità di regolamentazione continuano a sottoporre a revisione i principali impatti negativi e i requisiti di informativa sui prodotti finanziari nel regolamento delegato SFDR dell’UE.
Quali sono i diversi livelli di informativa introdotti dal Regolamento SFDR dell’UE?
Come definito nella domanda 1, per quanto riguarda gli investimenti sostenibili e i fattori ESG il Regolamento SFDR dell’UE attualmente specifica tre livelli di informativa distinti per i prodotti d’investimento.
I prodotti finanziari Articolo 6 devono rendere noto in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d’investimento, nonché fornire una valutazione dei probabili impatti dei rischi per la sostenibilità sui rendimenti dei prodotti finanziari.
I prodotti finanziari Articolo 8 e Articolo 9 contengono dettagli su diversi temi di sostenibilità ed ESG. La tabella seguente mette in evidenza un esempio dei temi e dei relativi elementi soggetti a divulgazione, sebbene non rappresenti un elenco completo.
Esempio di temi presenti nelle informative sia per i prodotti Articolo 8 che Articolo 9
Che cos’è il Regolamento sulla tassonomia dell’UE e in che modo influisce sul Regolamento SFDR dell’UE?
La tassonomia dell’UE è un sistema di classificazione verde che traduce gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE in criteri per specifiche attività economiche a scopo d’investimento. Il Regolamento sulla tassonomia dell’UE (EU TR) è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Se la corrispondente norma tecnica di regolamentazione del Regolamento SFDR dell’UE sarà recepita nel diritto dell’UE, a partire dal 1° gennaio 2023 alcuni elementi del Regolamento TR dell’UE saranno integrati negli obblighi di informativa previsti dal Regolamento SFDR dell’UE. Questo sviluppo interesserà i prodotti finanziari che sono classificati come Articolo 8 o Articolo 9. Gli elementi specifici del Regolamento TR dell’UE soggetti a obbligo di informativa nell’ambito del Regolamento SFDR dell’UE sono delineati di seguito:
I prodotti Articolo 8 i prodotti che promuovono delle caratteristiche ambientali dovranno indicare se tali investimenti riguardano attività allineate al Regolamento TR dell’UE.
I prodotti Articolo 9 che per definizione hanno come obiettivo gli investimenti sostenibili, dovranno rendere noto se gli investimenti sostenibili riguardano attività allineate al Regolamento TR dell’UE.
1 Il Regolamento sulla tassonomia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 22 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2020. Il regolamento stabilisce quattro condizioni generali che un’attività deve soddisfare per qualificarsi come sostenibile sotto il profilo ambientale.
Reportistica periodica
Le informazioni sull'impatto complessivo relativo alla sostenibilità di questo prodotto finanziario, per ciascun periodo di riferimento, sono disponibili tramite JPMorgan Online o contattando il proprio consulente J.P. Morgan.
Valido dal 1° maggio 2023
La presente informativa, richiesta ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), è stata aggiornata in data 1 maggio 2023. Le modifiche apportate alle informazioni inerenti a Mirova Global Sustainable Equity includono:
- Aggiornamenti volti a rispecchiare un nuovo impegno minimo di investimento sostenibile per includere la parte del patrimonio netto della strategia detenuta sotto forma di liquidità o strumenti equivalenti, nonché aggiornamenti delle esposizioni minime a investimenti sostenibili sul piano sociale e ambientale.
- Aggiunta di chiarimenti sugli indicatori di sostenibilità, l’uso di proxy e altri indicatori quantitativi e qualitativi utilizzati nell’ambito del quadro di sostenibilità.
- Informativa sulla percentuale di investimenti in attività legate al gas fossile e all’energia nucleare nell’ambito dell’informativa sugli investimenti allineati alla tassonomia del prodotto finanziario.
Reportistica periodica
Le informazioni sulla misura in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali per ciascun periodo di riferimento sono disponibili tramite JPMorgan Online o contattando il proprio consulente J.P. Morgan.
Valido dal 1° maggio 2023
La presente informativa, richiesta ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari è stata aggiornata il 19 dicembre 2022 in conformità con i miglioramenti all’informativa per i prodotti di cui all’Articolo 8/9 richiesti dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1288.
Questi miglioramenti ai requisiti di informativa SFDR del prodotto sono sostanziali e riguardano elementi quali:
- L’obbligo di ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali o sull’obiettivo d’investimento sostenibile di un prodotto, incluso il modo in cui verrà misurato il raggiungimento delle caratteristiche o dell’obiettivo
- L’indicazione di eventuali obiettivi d’investimento sostenibile di un prodotto1 e/o se un prodotto è allineato alla tassonomia2 e, in caso affermativo, quali sono questi obiettivi
- Se un prodotto considera i principali impatti negativi3 (“PAI”) sui fattori di sostenibilità e, in tal caso, in che forma
- Divulgazione di ulteriori informazioni su dati e metodologie specifici del prodotto, processi di due diligence e politiche di coinvolgimento
1 Un investimento sostenibile è un investimento in un’attività economica che contribuisce a raggiungere obiettivi ambientali o sociali a condizione che tali investimenti non danneggino in modo significativo alcun altro obiettivo e che le società partecipate seguano pratiche di buona governance.
2 La tassonomia dell’UE è un sistema di classificazione che traduce gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE in un elenco di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale ai fini d’investimento.
3 I principali impatti negativi sono gli impatti negativi più significativi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità.
Reportistica periodica
Le informazioni sulla misura in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali per ciascun periodo di riferimento sono disponibili tramite JPMorgan Online o contattando il proprio consulente J.P. Morgan.
Valido dal 1° maggio 2023
La presente informativa, richiesta ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari è stata aggiornata il 19 dicembre 2022 in conformità con i miglioramenti all’informativa per i prodotti di cui all’Articolo 8/9 richiesti dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1288.
Questi miglioramenti ai requisiti di informativa SFDR del prodotto sono sostanziali e riguardano elementi quali:
- L’obbligo di ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali o sull’obiettivo d’investimento sostenibile di un prodotto, incluso il modo in cui verrà misurato il raggiungimento delle caratteristiche o dell’obiettivo
- L’indicazione di eventuali obiettivi d’investimento sostenibile di un prodotto1 e/o se un prodotto è allineato alla tassonomia2 e, in caso affermativo, quali sono questi obiettivi
- Se un prodotto considera i principali impatti negativi3 (“PAI”) sui fattori di sostenibilità e, in tal caso, in che forma
- Divulgazione di ulteriori informazioni su dati e metodologie specifici del prodotto, processi di due diligence e politiche di coinvolgimento
1 Un investimento sostenibile è un investimento in un’attività economica che contribuisce a raggiungere obiettivi ambientali o sociali a condizione che tali investimenti non danneggino in modo significativo alcun altro obiettivo e che le società partecipate seguano pratiche di buona governance.
2 La tassonomia dell’UE è un sistema di classificazione che traduce gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE in un elenco di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale ai fini d’investimento.
3 I principali impatti negativi sono gli impatti negativi più significativi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità.
Reportistica periodica
Le informazioni sulla misura in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali per ciascun periodo di riferimento sono disponibili tramite JPMorgan Online o contattando il proprio consulente J.P. Morgan.
Valido dal 1° maggio 2023
La presente informativa, richiesta ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari è stata aggiornata il 19 dicembre 2022 in conformità con i miglioramenti all’informativa per i prodotti di cui all’Articolo 8/9 richiesti dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1288.
Questi miglioramenti ai requisiti di informativa SFDR del prodotto sono sostanziali e riguardano elementi quali:
- L’obbligo di ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali o sull’obiettivo d’investimento sostenibile di un prodotto, incluso il modo in cui verrà misurato il raggiungimento delle caratteristiche o dell’obiettivo
- L’indicazione di eventuali obiettivi d’investimento sostenibile di un prodotto1 e/o se un prodotto è allineato alla tassonomia2 e, in caso affermativo, quali sono questi obiettivi
- Se un prodotto considera i principali impatti negativi3 (“PAI”) sui fattori di sostenibilità e, in tal caso, in che forma
- Divulgazione di ulteriori informazioni su dati e metodologie specifici del prodotto, processi di due diligence e politiche di coinvolgimento
1 Un investimento sostenibile è un investimento in un’attività economica che contribuisce a raggiungere obiettivi ambientali o sociali a condizione che tali investimenti non danneggino in modo significativo alcun altro obiettivo e che le società partecipate seguano pratiche di buona governance.
2 La tassonomia dell’UE è un sistema di classificazione che traduce gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE in un elenco di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale ai fini d’investimento.
3 I principali impatti negativi sono gli impatti negativi più significativi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità.
Reportistica periodica
Le informazioni sulla misura in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali per ciascun periodo di riferimento sono disponibili tramite JPMorgan Online o contattando il proprio consulente J.P. Morgan.
Valido dal 1° maggio 2023
La presente informativa, richiesta ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari è stata aggiornata il 19 dicembre 2022 in conformità con i miglioramenti all’informativa per i prodotti di cui all’Articolo 8/9 richiesti dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1288.
Questi miglioramenti ai requisiti di informativa SFDR del prodotto sono sostanziali e riguardano elementi quali:
- L’obbligo di ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali o sull’obiettivo d’investimento sostenibile di un prodotto, incluso il modo in cui verrà misurato il raggiungimento delle caratteristiche o dell’obiettivo
- L’indicazione di eventuali obiettivi d’investimento sostenibile di un prodotto1 e/o se un prodotto è allineato alla tassonomia2 e, in caso affermativo, quali sono questi obiettivi
- Se un prodotto considera i principali impatti negativi3 (“PAI”) sui fattori di sostenibilità e, in tal caso, in che forma
- Divulgazione di ulteriori informazioni su dati e metodologie specifici del prodotto, processi di due diligence e politiche di coinvolgimento
1 Un investimento sostenibile è un investimento in un’attività economica che contribuisce a raggiungere obiettivi ambientali o sociali a condizione che tali investimenti non danneggino in modo significativo alcun altro obiettivo e che le società partecipate seguano pratiche di buona governance.
2 La tassonomia dell’UE è un sistema di classificazione che traduce gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE in un elenco di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale ai fini d’investimento.
3 I principali impatti negativi sono gli impatti negativi più significativi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità.